VISTO DI CONFORMITA'
L’apposizione del visto di conformità è obbligatoria:
per la presentazione delle dichiarazioni “Modello 730”;
per la compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro
annui
22 (dichiarazioni o modelli);
per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’articolo 3, del DPR 602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito;
per ottenere l’esecuzione dei rimborsi dei crediti IVA di ammontare superiore a 30.000 euro senza la necessità, per l’avente diritto al rimborso, di prestare la prescritta garanzia a tutela dell’Erario;
per usufruire dell’opzione della cessione del credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o dell’utilizzo di un contributo anticipato, sotto forma di sconto dai fornitori 25 (sconto in fattura), fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, al posto dell’utilizzo diretto delle detrazioni previste per l’esecuzione, a decorrere dal 1 luglio 2020 e fino all’anno 2022, di specifici interventi da realizzare sugli immobili.
-CONTATTACI PER INFO E OPERATIVITA' per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’articolo 3, del DPR 602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito;
per ottenere l’esecuzione dei rimborsi dei crediti IVA di ammontare superiore a 30.000 euro senza la necessità, per l’avente diritto al rimborso, di prestare la prescritta garanzia a tutela dell’Erario;
per usufruire dell’opzione della cessione del credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o dell’utilizzo di un contributo anticipato, sotto forma di sconto dai fornitori 25 (sconto in fattura), fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, al posto dell’utilizzo diretto delle detrazioni previste per l’esecuzione, a decorrere dal 1 luglio 2020 e fino all’anno 2022, di specifici interventi da realizzare sugli immobili.