Aliquota IVA ridotta - Mangimi per api

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO 
Alfa s.r.l. (di seguito, "Istante" o "Società") dichiara di svolgere l'attività di "produzione e commercio all'ingrosso di materie prime e semilavorati per l'industria alimentare e chimico-farmaceutica in genere, nonché la fabbricazione ed il commercio di mangimi, in particolare per il settore dell'apicoltura". In particolare, l'Istante commercializza una linea di mangimi semplici per api dalla stessa miscelati e confezionati, costituita dai seguenti cinque prodotti: "Beta", "Gamma", "Delta", "Epsilon" e "Zeta" (in breve, "Prodotti"). La Società riferisce che i primi quattro sono costituiti da miscele di sciroppi di glucosio e fruttosio ottenuti per idrolisi enzimatica a partire da materie prime vegetali quali amido di mais e amido di frumento, mentre l'ultimo è costituito da sciroppo di zucchero idrolizzato ovvero si tratta di saccarosio ad alto contenuto di fruttosio ottenuto per inversione (idrolisi) di una soluzione di zucchero da barbabietola. In proposito, l'Istante specifica che gli anzidetti Prodotti sono costituiti prevalentemente da zuccheri, senza l'aggiunta di additivi, e sono destinati esclusivamente all'uso come mangime per le api.La Società chiede, quindi, chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alla cessione dei Prodotti in argomento.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In conformità a quanto previsto con la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, questa Agenzia, con richiesta di documentazione integrativa, ha chiesto all'Istante di fornire il parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Direzione Dogane, Ufficio Tariffa e classificazione, in ordine alla corretta classificazione, ai fini doganali, dei Prodotti citati dall'Istante (a base di zucchero, ottenuti da materie prime vegetali e destinati all'alimentazione delle api). Con nota prot. XXX del 2021 l'ADM ha ritenuto, in considerazione della Pagina 2 di 3 destinazione d'uso e per la diffusa giurisprudenza unionale, di classificare detti Prodotti alla sottovoce della Nomenclatura Combinata 2309 9031. La nota 1 al Capitolo 23 statuisce, infatti, che "rientrano nella voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali per l'alimentazione degli animali e che, per tale motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia di origine, diverse dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivanti da questo trattamento ".Conseguentemente, si è dell'avviso che, in forza della tipologia dei Prodotti oggetto del quesito e della relativa qualificazione operata dalla competente ADM, la cessione degli stessi possa essere assoggettata all'aliquota Iva ridotta pari al 4 per cento. Si ritiene, infatti, che gli stessi siano riconducibili nell'ambito applicativo del n. 20) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, avente ad oggetto "mangimi semplici di origine vegetale, mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 %, cereali compresi nella presente parte della tabella".