QUESITO
Alfa s.r.l. (di seguito, "Istante" o "Società") dichiara di svolgere l'attività di
"produzione e commercio all'ingrosso di materie prime e semilavorati per l'industria
alimentare e chimico-farmaceutica in genere, nonché la fabbricazione ed il commercio
di mangimi, in particolare per il settore dell'apicoltura".
In particolare, l'Istante commercializza una linea di mangimi semplici per api
dalla stessa miscelati e confezionati, costituita dai seguenti cinque prodotti: "Beta",
"Gamma", "Delta", "Epsilon" e "Zeta" (in breve, "Prodotti").
La Società riferisce che i primi quattro sono costituiti da miscele di sciroppi di
glucosio e fruttosio ottenuti per idrolisi enzimatica a partire da materie prime vegetali
quali amido di mais e amido di frumento, mentre l'ultimo è costituito da sciroppo di
zucchero idrolizzato ovvero si tratta di saccarosio ad alto contenuto di fruttosio
ottenuto per inversione (idrolisi) di una soluzione di zucchero da barbabietola.
In proposito, l'Istante specifica che gli anzidetti Prodotti sono costituiti
prevalentemente da zuccheri, senza l'aggiunta di additivi, e sono destinati
esclusivamente all'uso come mangime per le api.La Società chiede, quindi, chiarimenti
in merito all'aliquota IVA applicabile alla cessione dei Prodotti in argomento.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In conformità a quanto previsto con la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010,
questa Agenzia, con richiesta di documentazione integrativa, ha chiesto all'Istante di
fornire il parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Direzione
Dogane, Ufficio Tariffa e classificazione, in ordine alla corretta classificazione, ai fini
doganali, dei Prodotti citati dall'Istante (a base di zucchero, ottenuti da materie prime
vegetali e destinati all'alimentazione delle api).
Con nota prot. XXX del 2021 l'ADM ha ritenuto, in considerazione della
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destinazione d'uso e per la diffusa giurisprudenza unionale, di classificare detti
Prodotti alla sottovoce della Nomenclatura Combinata 2309 9031. La nota 1 al
Capitolo 23 statuisce, infatti, che "rientrano nella voce 2309 i prodotti dei tipi
utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti
dal trattamento di materie vegetali per l'alimentazione degli animali e che, per tale
motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia di origine, diverse
dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivanti da questo trattamento
".Conseguentemente, si è dell'avviso che, in forza della tipologia dei Prodotti oggetto
del quesito e della relativa qualificazione operata dalla competente ADM, la cessione
degli stessi possa essere assoggettata all'aliquota Iva ridotta pari al 4 per cento. Si
ritiene, infatti, che gli stessi siano riconducibili nell'ambito applicativo del n. 20) della
Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, avente ad oggetto "mangimi semplici di
origine vegetale, mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero;
mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 %, cereali compresi
nella presente parte della tabella".