Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633
Le cessioni dei Non Perfoarming Loans (i.e. "Non Perfoarming Loans" o "NPLs") rientrano nel campo di applicazione dell'IVA come prestazioni di servizi se sono effettuate dietro pagamento di corrispettivo, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, n. 3) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tali prestazioni devono essere considerate come prestazioni di servizi con finalità di finanziamento (rese dal cessionario a favore del cedente) esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1) del citato d.P.R. n. 633 del 1972.
In tal caso, è il cessionario e non il cedente del credito ad effettuare l'operazione, essendo la cessione del credito solo strumentale rispetto all'attuazione di una prestazione di servizi di natura finanziaria (in merito alla cessione di crediti come operazione di finanziamento posta in essere dal cessionario cfr. risoluzione 24 maggio 2000, n. 71/E).
Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, si fa presente, in linea generale, che l'art. 73 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, recepita, a livello nazionale, dall'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi "la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni".
In conformità alle predette disposizioni, la base imponibile sulla quale calcolare l'IVA è, quindi, costituita, in linea di principio, da tutto ciò che rappresenta il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, secondo le condizioni previste contrattualmente.
La base imponibile di una cessione di crediti, che si qualifichi, nei termini anzidetti, come prestazione di servizi avente natura finanziaria effettuata dal cessionario, è, in linea di principio, pari alla differenza tra il prezzo di cessione dei crediti e il valore nominale dei crediti stessi.
Ai fini della determinazione della base imponibile della cessione di NPLs, si deve tenere in debita considerazione l'oggetto di tale operazione costituito da crediti che presentano delle caratteristiche peculiari.
In particolare, si tratta di crediti "deteriorati" - vale a dire crediti per i quali la riscossione, da parte del cedente, è incerta sia in termini di rispetto della scadenza sia per l'ammontare dell'esposizione di capitale - che, in quanto tali, sono ceduti, di regola, ad un prezzo inferiore al valore nominale proprio al fine di tenere in considerazione la sofferenza del credito e di tener conto della circostanza che, per effetto della cessione normalmente l'acquirente assume il rischio di default dei debitori (ceduti).
Proprio in virtù di tali peculiarità, si è dell'avviso che il criterio di determinazione della base imponibile individuato, nei termini anzidetti, per la cessione di crediti (in bonis) avente causa di finanziamento (i.e. differenza tra prezzo di cessione dei crediti e il valore nominale dei crediti stessi) non possa applicarsi tout court alla cessione di NPLs o, meglio, non sia adeguato per far emergere, in relazione alle operazioni di cui trattasi, il reale ed effettivo vantaggio economico a favore del cessionario derivante, in termini di corrispettivo, dall'acquisto degli NPLs.
A ben vedere, le operazioni di investimento in NPLs sono operazioni in cui un soggetto investe nell'acquisto di un portafoglio di crediti in sofferenza al fine di generare un ricavo dato dalla differenza fra il prezzo corrisposto per l'acquisto di tale portafoglio (come detto, a valori notevolmente inferiori al valore nominale di tali crediti) e quanto ricavato in sede di procedura di recupero dei medesimi crediti, al netto dei costi di recupero e di struttura necessari per realizzare l'investimento. In altri termini, i soggetti che effettuano questo tipo di investimenti generano valore (e, quindi, rendimento) ottimizzando e massimizzando le attività volte al recupero dei
crediti acquistati.
Al fine di valutare i portafogli di NPLs da acquistare, l'investitore effettua, quindi, un'accurata analisi dei crediti, utilizzando criteri previsionali e metodologie.
Ai fini della determinazione della base imponile della cessione di NPLs, tenuto conto delle peculiarità di tale operazione, nonché delle previsioni di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972 ("Base imponibile"), si deve far riferimento ad un criterio basato sulla differenza tra il "valore economico" dei crediti al momento della cessione ed il prezzo pagato al cedente per l'acquisto di questi ultimi.
In particolare, tale "valore economico" riflette la valutazione alla quale giunge il soggetto passivo che acquista il portafoglio di NPLs all'esito di analisi dettagliate e documentate circa l'effettivo valore dei crediti da acquistare; valore che si concretizza nella stima dei flussi di incasso attesi dalla gestione del portafoglio, tenendo conto dello stato di deterioramento dei crediti da acquistare.
Si evidenzia che il criterio del "valore economico" dei crediti, quale componente di natura valutativa da utilizzare come parametro per determinare la base imponibile della cessione di NPLs, non introduce un elemento "esogeno" rispetto all'autonomia negoziale delle parti.
Tale criterio, rinviando ad una componente di natura valutativa soggettiva, può considerarsi, in tal senso, coerente con il principio, desumibile dall'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in base al quale il corrispettivo su cui calcolare l'imposta è lasciato alla libera volontà delle parti e, dunque, rimesso alle valutazioni delle parti contrattuali, potendo essere anche determinato in misura inferiore al prezzo di costo, senza che ciò possa inficiare la qualificazione di un'operazione come "negozio a titolo oneroso" (cfr. Corte di Giustizia UE C-102/86 sentenza dell'8 marzo 1988, punto 12; C-412/03 sentenza del20 gennaio 2005, punto 22; C-520/14 sentenza del 12 maggio 2006, n.
26).
Peraltro, sebbene la quantificazione del "valore economico" degli NPLs non emerga, di regola, in sede contrattuale, in quanto per ragioni di natura negoziale non si vuole dare evidenza al cedente delle prospettive di incassi attesi dalla gestione del portafoglio da acquistare (che, come detto, sono più alte rispetto al prezzo d'acquisto), dette valutazioni sono documentate e archiviate in documenti societari ufficiali e possono essere, dunque, riscontrate e verificate, in caso di necessità, dall'amministrazione finanziaria.
Per quanto riguarda il momento impositivo, si ritiene che detto momento coincida con il pagamento del prezzo di acquisto del portafoglio di crediti deteriorati (è in tale momento, infatti, che si determina l'incasso della componente di sconto legata al servizio finanziario).