DEPOSITO DEL BILANCIO DELLE PMI INNOVATIVE

L'adempimento consente il deposito del bilancio di esercizio delle società iscritte nella sezione speciale con la qualifica di PMI Innovative.
Le PMI Innovative sono tenute al deposito del bilancio d'esercizio secondo le vigenti regole previste per il tipo societario prescelto.
Ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/2015 convertito nella legge 33/2015, la PMI innovativa è tenuta al deposito della certificazione relativa al bilancio d'esercizio e all'eventuale bilancio consolidato secondo le regole contenute nel D.Lgs. 39/2010.
La certificazione legale - redatta a cura di un revisore contabile o di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili - costituisce parte integrante del bilancio e pertanto deve essere portata in approvazione all'assemblea unitamente al bilancio e agli altri atti e relazioni connesse.
La certificazione legale va redatta e depositata congiuntamente al bilancio e ai suoi allegati dal primo esercizio successivo all'iscrizione nella sezione speciale per tutti gli esercizi sociali fino a quando tale iscrizione permanga (circolare MISE 3682/C del 03/09/2015 – 3683/C del 3/11/2015).

Si ricorda che le Start-up innovative (commi 15 e 17 dell'art. 25 del DL 179/2012 convertito nella legge 221/2012 modificati dalla legge 11/2/2019, n. 12) e le PMI innovative (commi 4, 6 e 6-bis dell'art. 4 del D.L. n. 3/2015 convertito nella legge 33/2015, modificati dalla legge 11/2/2019, n.12) sono tenute a provvedere all'aggiornamento delle informazione e al mantenimento del possesso dei requisiti, almeno una volta all'anno, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento deve essere effettuato entro sette mesi. Entrambi gli adempimenti di aggiornamento delle informazione e di mantenimento del possesso dei requisiti non possono essere depositati in allegato al bilancio, ma devono essere eseguiti separatamente tramite la presentazione al Registro delle Imprese di una pratica ComUnica fino all'attivazione dell'apposita sezione a ciò dedicata, all'interno della piattaforma informatica startup.registroimprese.it.
Nel caso in cui le Start up Innovative e le PMI Innovative che rientrano nella classe delle micro-imprese volessero presentare il bilancio nel relativo formato, al fine di documentare il requisito delle spese di ricerca e sviluppo ed altri eventualmente richiesti, dovranno utilizzare il campo di testo libero denominato «Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative» presente, nella sezione «Bilancio micro, altre informazioni», della nuova tassonomia XBRL 2018-11-04.
Le Start up Innovative e le PMI Innovative che intendano avvalersi del requisito relativo alle spese di ricerca e sviluppo, devono dettagliare tali spese, nel campo testuale sopracitato o eventualmente in nota integrativa, dando evidenza degli importi, delle voci di bilancio in cui esse sono contenute, e del calcolo richiesto per il raggiungimento della percentuale prevista dalla normativa.

Obbligato

L'amministratore

Legittimato

Il professionista incaricato

Termine

30 giorni dalla data del verbale di approvazione


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