L'adempimento consente il deposito del bilancio di esercizio da parte delle imprese sociali.
L'impresa sociale, di qualsiasi forma giuridica, iscritta nella apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle Imprese (compresi gli Enti religiosi civilmente riconosciuti) deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.
Le cooperative sociali e i loro consorzi (di cui alla legge 381/1991) acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.
Le società di mutuo soccorso, che hanno un versamento annuo di contributi associativi superiore a € 50.000 e che gestiscono fondi sanitari integrativi, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'apposita sezione delle imprese sociali presso il Registro delle Imprese e di conseguenza esse sono soggette alla disciplina delle imprese sociali.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, a eccezione della Nota Integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
La Nota Integrativa, qualora redatta in migliaia di euro, deve essere presentata separatamente in forma di doppio deposito.
Le Società per azioni, S.a.p.a. e Società Consortili per azioni devono depositare l'elenco dei soci o la sua riconferma se nulla è variato da quello depositato con il bilancio dell' esercizio precedente.
Sono previste specifiche dichiarazioni di conformità da inserire in calce ai vari allegati della pratica in funzione del soggetto sottoscrittore del bilancio e dei suoi allegati.
Obbligato
L'amministratore, il socio-amministratore, il socio accomandatario, il liquidatoreLegittimato
Il professionista incaricatoTermine
30 giorni dalla data del verbale di approvazioneCONTATTACI PER FARE L'ADEMPIMENTO.