DEPOSITO DEL BILANCIO SOCIALE PER LE ORGANIZZAZIONI ISCRITTE NELLA APPOSITA SEZIONE DEL RI IMPRESE SOCIALI

L'adempimento consente il deposito del bilancio sociale per le organizzazioni iscritte nell'apposita sezione del Registro delle Imprese "Imprese Sociali".

L'organizzazione che esercita l'impresa sociale, iscritta nell’apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle Imprese, deve depositare presso il Registro delle Imprese (e pubblicare nel proprio sito internet) il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore allegando anche il verbale di approvazione (art. 9 D.Lgs 112/2017). Al bilancio sociale va allegata l'attestazione dei sindaci di conformità del bilancio stesso alle linee guida di cui sopra, con esclusione del bilancio sociale delle cooperative sociali, alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017.

Con decreto ministeriale 4 luglio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019) sono state approvate le Linee guida per la redazione del bilancio sociale, in vigore "a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione" (art. 3 D.M. 4/07/2019) e quindi - per le realtà con esercizio sociale coincidente con l'anno solare - a partire dai bilanci relativi all'esercizio sociale 2020, approvati nel corso del 2021.


Avvertenze

Il bilancio sociale va depositato esclusivamente in formato PDF/A .
Le imprese sociali, iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese (es. cooperative sociali), sono comunque tenute al normale deposito del bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, art. 2435-bis o 2435-ter del codice civile.
Le società di mutuo soccorso, che hanno un versamento annuo di contributi associativi superiore a 50.000 euro e che gestiscono fondi sanitari integrativi, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'apposita sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese e di conseguenza esse sono soggette alla disciplina delle imprese sociali e, quindi, anche al deposito del bilancio d'esercizio.
Gli enti religiosi, iscritti nella apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle imprese, depositano il bilancio sociale limitatamente alle attività di cui all'art. 2 del DLgs 112/2017.
Sono previste specifiche dichiarazioni di conformità da inserire in calce ai vari allegati della pratica in funzione del soggetto sottoscrittore del bilancio e dei suoi allegati.


Obbligato

L'amministratore, il socio-amministratore, il socio accomandatario, il liquidatore


Legittimato

Il professionista incaricato

Termine

Entro il 30 giugno o successivamente entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio