FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE OPERAZIONI ESTERE PER IL REGIME FORFETTARIO

Art. 1, cc. da 111 a 113 L. 28.12.2015, n. 208 
Dal 1.07.2022 anche i soggetti di minori dimensioni - forfetari, regime di vantaggio, ASD e associazioni assimilate con opzione - che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000, devono passare alla fatturazione elettronica.


La decadenza dell’esonero dalla fatturazione elettronica comporta, in caso di scambi con controparti estere, l’onere di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni effettuate (comunicazione delle operazioni transfrontaliere).

ADEMPIMENTI CONTRIBUENTI FORFETTARI

1) Cessioni di beni intracomunitari (da parte di contribuenti forfettari) : 

Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell’Unione Europea, continuano, come nel precedente regime fiscale di vantaggio, a non essere considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, essendo assimilate alle operazioni interne, per le quali l’Iva non è evidenziata in fattura.
• Il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, c. 2-bis D.L. 30.10.1993, n. 331”.
• Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i medesimi contribuenti non sono tenuti a iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat [c. 58, lett. b)].

2) Prestazioni di servizi intracomunitarie (da parte di contribuenti forfettari) : 

Sono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli artt. 7-ter e seguenti D.P.R. 633/1972 [c. 58, lett. d)].
• Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue (o extra-Ue), va emessa fattura senza addebito di imposta (art. 7-ter D.P.R. 633/1972) e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese.

3) Esportazioni ( da parte di contribuenti forfettari): alle suddette operazioni si applicano gli artt. 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti D.P.R. 633/1972, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 del medesimo decreto [c. 58, lett. e)].


4) Acquisti di beni intracomunitari: 
L’art. 38, c. 5, lett. c) D.L. 331/1993 stabilisce che sotto la soglia di € 10.000 non si tratta di acquisto intracomunitario di beni.
• Pertanto, laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore ai € 10.000, l’Iva è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l’obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.
• Quando, invece, gli acquisti intracomunitari superano il limite di € 10.000 l’acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti Ue, e pertanto il cessionario che applica il regime forfetario deve adempiere ai seguenti obblighi:
.. iscrizione al VIES;
.. integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’Iva relativa;
.. compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari Intra -2 bis (se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti è stato superato il limite di € 350.000 di acquisti intracomunitari di beni).


5) Acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie: 
L’Iva è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima. Il cessionario che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a € 10.000.
• Alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

6) Detrazione Iva: 
Per le operazioni passive i contribuenti non hanno diritto alla detrazione dell’Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli artt. 19 e seguenti D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Dati della fattura 

Il file xml della fattura, compilato per la comunicazione dei dati delle operazioni passive (cessioni o prestazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia), deve essere predisposto in modo che superi i controlli effettuati da SdI.


• Occorre indicare, inoltre, i seguenti tipo documento.

TIPO DOCUMENTO DESCRIZIONE OPERAZIONE
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto
servizi dall’estero.
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari.
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto
di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972.


fonte Ratio n. 7/2022