Il prezzo nel contratto di cessione di azioni o di quote

Il contratto di cessione di azioni o di quote va qualificato come contratto di compravendita e vanno quindi applicate le norme del codice civile relative alla vendita (artt. 1476 e ss. cod. civ.).

Nelle trattative di compravendita di partecipazioni di società non quotate in borsa non esiste in termini assoluti un “giusto” prezzo della partecipazione sociale che esprima esattamente il suo valore o un criterio assoluto con cui determinarlo. Esiste solo il prezzo che i contraenti decidono consensualmente di assegnare a una determinata partecipazione al momento della conclusione del contratto.

Determinazione del prezzo

In linea di principio, una partecipazione sociale esprime percentualmente il valore della società.

Diciamo che il criterio di base per la determinazione del prezzo di quote o azioni sociali consiste nel valore del patrimonio netto della società, che consiste nella differenza fra l’attivo e il passivo dello stato patrimoniale.

Ma difficilmente il venditore si accontenterà di ricevere pro-quota il prezzo corrispondente al patrimonio netto della società. Infatti, egli di regola richiederà una somma aggiuntiva che corrisponda agli utili futuri della società, calcolando un multiplo degli utili prodotti dalla società nell’ultimo esercizio o la media degli utili conseguiti negli ultimi 2/3 anni.

E’ importante richiedere al venditore l’ultimo bilancio disponibile della società, da cui risultano il patrimonio netto e gli utili della società, e, nel caso siano intercorsi mesi dal deposito del bilancio, anche bilanci intermedi.

Prezzo fisso

Solitamente, si usa il prezzo in misura fissa (per esempio: “il prezzo è fissato in 300 mila euro …”) quando il valore della partecipazione non è molto alto, oppure quando per stabilire il prezzo vengono utilizzati dati di bilancio recenti che non dovrebbero subire forti variazioni tra il momento della conclusione del contratto preliminare e il perfezionamento della compravendita.

Si deve però evidenziare che l’indicazione del prezzo in misura fissa nel contratto di cessione non consente all’acquirente grandi margini di tutela. Infatti, essa non specifica sulla base di quali dati obiettivi e provabili il prezzo è stato determinato e, pertanto, sarà difficile per l’acquirente contestare giudizialmente che il prezzo pagato non è conforme al valore effettivo della partecipazione.


Prezzo determinabile

Come anticipato, per prezzo determinabile si intende quel prezzo che non viene espresso in misura fissa ma vengono espressi solamente i criteri lo determinano.

I criteri da adottare possono essere diversi: patrimoniale, reddituale, misto patrimoniale-reddituale, finanziario, multipli di mercato, ecc..

Oltre a tali criteri o in aggiunta a essi, è possibile prevedere anche un prezzo minimo e un prezzo massimo, nell’interesse rispettivamente del venditore e dell’acquirente, stabilendo contestualmente una risoluzione del contratto (automatica o attivabile da chi ne ha interesse) che evita di dover pagare un prezzo che non rientri nei limiti minimi e massimi stabiliti.

Solitamente nella prassi contrattuale, si utilizza il prezzo determinabile se fra il momento della sottoscrizione del contratto preliminare e quello definitivo (in cui l’acquirente dovrà pagare il prezzo), intercorre un considerevole lasso di tempo.

Prezzo eventuale

In alcuni casi, l’acquisizione della partecipazione viene predisposta in modo che l’acquirente paghi una parte del prezzo al momento del trasferimento della partecipazione, mentre il residuo pagamento del prezzo è eventuale e posticipato, sottoposto a condizione.

La clausola più ricorrente, cosiddetta di earn out, è quella che permette di condizionare il pagamento di una parte del prezzo al raggiungimento di determinati obiettivi (che possono essere il raggiungimento di certi utili, oppure la vincita di un importante contenzioso, l’acquisizione di un grosso appalto, ecc.) che devono realizzarsi entro un determinato periodo di tempo.

Questo tipo di pattuizione comporta vantaggi sia per il venditore sia per l’acquirente:

– l’acquirente avrà un onere finanziario immediato inferiore

– il venditore avrà maggiore facilità a vendere subito sul mercato la sua partecipazione, in quanto il prezzo da pagare al momento del perfezionamento della cessione è inferiore di quello che sarebbe altrimenti immediatamente dovuto.

Si deve però considerare che dopo l’acquisizione l’acquirente potrebbe cercare, con artifici contabili, di far risultare un utile particolarmente basso, al fine di ridurre la quota parte che è tenuto a cedere al venditore.

Pertanto, si deve porre molta attenzione nella redazione di una simile clausola di earn out. E’ opportuno in questi casi chiedere la collaborazione di commercialisti e/o revisori contabili. Si consiglia che la clausola vada ad  indicare chiaramente i criteri per misurare gli utili e la modalità di distribuzione fra i soci. Inoltre, si deve individuare il periodo di tempo entro il quale il venditore ha diritto a percepire una parte degli utili della società (per esempio 2/3 anni), che potrebbe far sorgere la necessità di mantenere il venditore nell’amministrazione/gestione della società che viene regolata all’interno dello Statuto.