Le modalità e i termini di computo in diminuzione delle perdite nell’ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione sono state disciplinate dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 158 del 2015 che ha introdotto l’articolo 42, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’articolo 7, comma 1-ter, del d.lgs. n. 218 del 1997.
Il contribuente può scomputare le perdite "pregresse" dal maggior imponibile accertato presentando apposita istanza.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016 individua: l’ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite. Con lo stesso provvedimento è stato approvato il nuovo modello di istanza (Ipea), da trasmettere - esclusivamente per via telematica - direttamente dai contribuenti utilizzando i servizi online (Entratel/Fisconline) o tramite gli intermediari. Per la compilazione dell’istanza, l’Agenzia renderà disponibile il relativo software di compilazione.
Con questo modello possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse "disponibili", cioè quelle utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di rettifica e che, al momento della presentazione dell’istanza IPEA, non siano state già utilizzate in abbattimento di redditi dichiarati o accertati.