- Vendite effettuate nei confronti di clienti soggetti passivi utilizzatori finali dei beni.
L'articolo 17, sesto comma, lett. c), del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 prevede l'applicazione del meccanismo "reverse charge" alle cessioni "di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale".
La ratio della norma è di evitare il diffondersi delle frodi IVA, soprattutto in alcuni specifici settori considerati più a rischio, prevedendo, in deroga alle modalità ordinarie di applicazione dell'imposta, che, per tali operazioni, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
Il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge) comporta, dunque, che i cedenti dei beni in argomento sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del DPR n. 633 del 1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge (art. 17, sesto comma, lett. c) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633); il cessionario (soggetto passivo d'imposta), a sua volta, dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nei registri contabili, secondo quanto previsto dagli artt. 23, 24 e 25 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.
Posto quanto sopra, qualora il cessionario sia un soggetto passivo, sarà quest'ultimo a dover assolvere l'imposta. Non sono previste eccezioni e/o integrazioni rispetto alla regola generale, nè tantomeno la norma introduce una qualunque facoltà e/o obbligo di verifica da parte del cedente rispetto allo specifico utilizzo del bene da parte del cessionario del bene, come, peraltro, espressamente chiarito dalla risoluzione n. 36/E del 2011, sopra citata, secondo cui "non sussiste l'obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo IVA".
Quindi le vendite effettuate nei confronti di consumatori finali non sono assoggettate a inversione contabile.
- Vendite effettuate nei confronti di esportatori abituali a fronte di dichiarazione di intento.
Con riferimento alle vendite effettuate nei confronti di esportatori abituali a fronte di lettere di intento, la Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 ha chiarito che "In merito all'applicazione della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell'imposta, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972, (…), qualora la lettera di intento inviata dall'esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell'inversione contabile, di cui all'articolo 17, comma 6, del medesimo DPR n. 633, relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria.
Tali operazioni, pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 e non ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del medesimo DPR n. 633. Conseguentemente, per tali operazioni non potrà essere utilizzato il plafond.
Può verificarsi, inoltre, il caso di un esportatore abituale che riceva dai fornitori delle fatture ove non sia facile scindere (anche per ragioni di formulazione del contratto) la parte soggetta al regime del reverse charge da quella soggetta all'applicazione dell'IVA nelle modalità ordinarie. In tali ipotesi, in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell'inversione contabile e in parte soggette all'applicazione dell'IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione dell'operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge".
- Vendite effettuate nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione (soggetti passivi IVA), nei cui confronti è applicabile il regime dello "split payment" di cui all'articolo 17-ter, DPR n. 633/1972
Con riferimento alle vendite effettuate nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione (soggetti passivi IVA), in ordine al rapporto tra la disciplina dello "split payment" e del "reverse charge", la Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 ha precisato che "Sono esclusi dall'ambito applicativo della scissione dei pagamenti, per espressa previsione normativa, gli acquisti per i quali l'ente è "debitore d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto".
Si tratta delle fattispecie di c.d. reverse charge in cui la veste di debitore d'imposta non è attribuita, come di regola, a colui che cede il bene o presta il servizio, bensì al cessionario o al committente, ai quali, dunque, non viene addebitata (in rivalsa) alcuna imposta, da parte di colui che ha compiuto l'operazione imponibile. In tali casi, sorge un debito IVA direttamente in capo alla Pubblica Amministrazione, soggetto passivo acquirente, per i beni o servizi destinati alla sfera commerciale".
Pertanto, qualora l'acquisto del bene venga effettuato dall'Ente della Pubblica Amministrazione in qualità di soggetto passivo d'imposta e l'operazione rientri in una delle fattispecie riconducibili nell'ambito applicativo del reverse charge, non si applica la disciplina della scissione dei pagamenti.