L'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. decreto
internazionalizzazione) ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati".
Per fruire del trattamento di cui all'articolo 16 del decreto internazionalizzazione, come modificato dal decreto crescita, è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore:
a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR;
b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
c) svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Per fruire del trattamento di cui all'articolo 16 del decreto internazionalizzazione, come modificato dal decreto crescita, è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore:
a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR;
b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
c) svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
In base al successivo comma 2, sono destinatari del beneficio
fiscale in esame, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il
quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo
sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
b) abbiano svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
b) abbiano svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a
decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai
sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi (cfr.
articolo 16, comma 3, decreto legislativo n. 147 del 2015).
Con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere
all'agevolazione, ai presupposti per accedere all'ulteriore quinquennio agevolabile,
all'ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle
modifiche normative concernenti il requisito dell'iscrizione all'anagrafe degli Italiani
residenti all'estero (c.d. AIRE) per fruire dell'agevolazione fiscale in esame sono stati
forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui si rinvia
per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Al paragrafo 7.5 di tale documento di prassi viene precisato che il citato articolo
16, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2019, non
richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato;
pertanto, possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia
attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui
committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
L'applicazione del regime agevolativo richiede, tra l'altro, che l'attività lavorativa
sia prestata «prevalentemente» nel territorio italiano.