Carriero Giovanbattista
Dottore Commercialista Iscritto al n. 0552 Albo Commercialisti PZ
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l contribuente, identificato attraverso il codice fiscale, al fine di ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare un’unica domanda che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione della stessa istanza, maturati nei confronti di tutte le gestioni amministrate dall’INPS:
La rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa può essere concessa dall’INPS fino a un massimo di 24 rate.
Il contribuente può chiedere all’INPS il prolungamento della rateazione fino a 36 rate che potrà essere autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali qualora il mancato o ritardato pagamento di contributi e sanzioni sia riconducibile a:
Inoltre, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, può autorizzare il prolungamento fino a 60 rate nei casi di oggettiva incertezza dell’obbligo contributivo o fatto doloso del terzo.
La domanda di rateazione deve comprendere i debiti che risultano denunciati dal contribuente o accertati alla data di presentazione dell’istanza e che riguardano tutte le gestioni amministrate dall’INPS per i quali non sia stato effettuato il versamento con le modalità e nei termini legali previsti per ciascuna delle gestioni considerate. In caso contrario, la domanda deve essere respinta. Il contribuente può comunque proporre una nuova richiesta, questa volta completa di tutta l’esposizione debitoria ripartita per ciascuna gestione.
È possibile rateizzare tutti i debiti per omissione o evasione, compresi quelli per ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. Non possono essere inclusi debiti che si sono determinati nel corso di una precedente dilazione. La rateazione comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda.
La domanda comporta la rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
Il contribuente si impegna a effettuare il versamento della prima delle rate accordate o di quelle scadute e delle successive rate uguali e consecutive nel numero e nella misura indicati nel piano di ammortamento.
Il piano di ammortamento previsto si considera accettato con il pagamento, entro la data comunicata, della prima rata, per cui il contribuente si impegna a versare le successive rate accordate secondo i termini indicati nel piano stesso.
Oltre al regolare versamento delle rate accordate è richiesta la correntezza nell’adempimento della contribuzione mensile o periodica a partire dalla data di presentazione della domanda.
Rateazione breve
Il requisito di correntezza può essere mantenuto presentando la domanda per accedere a un piano di rateazione breve per un periodo di tre mesi, nel caso di datori di lavoro e committenti, e un trimestre/rata per i lavoratori autonomi. La durata può essere di massimo sei rate.
Devono essere regolarmente versate sia le rate accordate con la rateazione principale sia quelle concesse con il piano di rateazione breve. Diversamente, le dilazioni saranno entrambe revocate e il credito residuo inserito in avviso di addebito e consegnato all’agente della riscossione per il recupero.
La domanda di rateazione deve essere presentata in modalità telematica all’INPS attraverso i servizi dedicati.