Rateazione dei debiti INPS contributivi in fase amministrativa

La rateazione amministrativa è la modalità di pagamento in forma rateale di quanto dovuto dal contribuente per l’esposizione debitoria nei confronti delle gestioni amministrate dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni. Per il debito da rateizzare, alla data di presentazione della domanda, non devono risultare formati avvisi di addebito, né deve essere stato attivato il recupero tramite gli agenti della riscossione o gli uffici legali dell’INPS.
Con le determinazioni presidenziali 14 dicembre 2012 n. 229 e 9 maggio 2013 n. 113, il Presidente dell’Istituto ha approvato il “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” che, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108, costituisce l’unica fonte regolatrice della materia.


l contribuente, identificato attraverso il codice fiscale, al fine di ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare un’unica domanda che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione della stessa istanza, maturati nei confronti di tutte le gestioni amministrate dall’INPS:

  • datori di lavoro con dipendenti;
  • lavoratori autonomi (artigiani e commercianti);
  • datori di lavoro agricolo con dipendenti;
  • lavoratori autonomi agricoli;
  • committenti co.co.co. e co.co.pro.;
  • professionisti iscritti nella Gestione Separata (legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • Gestione Dipendenti Pubblici – CPDEL, CPS, CPI, CPUG, CTPS, INADEL, ENPAS, ENPDEP, Cassa unica del credito, ENAM;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • sportivi professionisti.

La rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa può essere concessa dall’INPS fino a un massimo di 24 rate.
Il contribuente può chiedere all’INPS il prolungamento della rateazione fino a 36 rate che potrà essere autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali qualora il mancato o ritardato pagamento di contributi e sanzioni sia riconducibile a:

  • calamità naturali;
  • procedure concorsuali;
  • carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti dello Stato, Enti Pubblici o P.A. in genere ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
  • crisi aziendale, riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
  • trasmissione debiti contributivi agli eredi;
  • carenza temporanea di liquidità finanziaria legata a difficoltà economico-sociali, territoriali o settoriali.

Inoltre, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, può autorizzare il prolungamento fino a 60 rate nei casi di oggettiva incertezza dell’obbligo contributivo o fatto doloso del terzo.

REQUISITI

La domanda di rateazione deve comprendere i debiti che risultano denunciati dal contribuente o accertati alla data di presentazione dell’istanza e che riguardano tutte le gestioni amministrate dall’INPS per i quali non sia stato effettuato il versamento con le modalità e nei termini legali previsti per ciascuna delle gestioni considerate. In caso contrario, la domanda deve essere respinta. Il contribuente può comunque proporre una nuova richiesta, questa volta completa di tutta l’esposizione debitoria ripartita per ciascuna gestione.
È possibile rateizzare tutti i debiti per omissione o evasione, compresi quelli per ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. Non possono essere inclusi debiti che si sono determinati nel corso di una precedente dilazione. La rateazione comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda.

La domanda comporta la rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
Il contribuente si impegna a effettuare il versamento della prima delle rate accordate o di quelle scadute e delle successive rate uguali e consecutive nel numero e nella misura indicati nel piano di ammortamento.
Il piano di ammortamento previsto si considera accettato con il pagamento, entro la data comunicata, della prima rata, per cui il contribuente si impegna a versare le successive rate accordate secondo i termini indicati nel piano stesso.

Oltre al regolare versamento delle rate accordate è richiesta la correntezza nell’adempimento della contribuzione mensile o periodica a partire dalla data di presentazione della domanda.

Rateazione breve

Il requisito di correntezza può essere mantenuto presentando la domanda per accedere a un piano di rateazione breve per un periodo di tre mesi, nel caso di datori di lavoro e committenti, e un trimestre/rata per i lavoratori autonomi. La durata può essere di massimo sei rate.
Devono essere regolarmente versate sia le rate accordate con la rateazione principale sia quelle concesse con il piano di rateazione breve. Diversamente, le dilazioni saranno entrambe revocate e il credito residuo inserito in avviso di addebito e consegnato all’agente della riscossione per il recupero.

COME FARE DOMANDA

La domanda di rateazione deve essere presentata in modalità telematica all’INPS attraverso i servizi dedicati.