L'articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA dispone che «Il contribuente ha
diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di
accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei
servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle
sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il
diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno
successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata
in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della
originaria operazione».
La norma consente, dunque, l'esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all'erario e, nel contempo, il diritto a detrazione in capo al cessionario dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, al verificarsi delle condizioni per il suo esercizio. Essa mira a ripristinare, infatti, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto di detrazione consentendo il normale funzionamento dell'IVA, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.
La disciplina in argomento è stata più volte commentata con diversi documenti di prassi (cfr, per tutte, la circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, nonché le risposte ad interpelli n. 84 pubblicata il 26 novembre 2018, n. 531 pubblicata 26 novembre 2019, n. 176 pubblicata il 31 maggio 2019, tutte rinvenibili nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-eprassi/risposte-agli- interpelli/interpelli), ove è stato chiarito, tra l'altro, che: - la rivalsa si applica solo se la base imponibile sia riferibile a specifiche operazioni effettuate nei confronti di determinati cessionari o committenti (anche se l'imposta è determinata in via forfettaria). La rivalsa va, invece, esclusa se manca tale condizione, come nel caso dell'IVA dovuta a seguito di accertamento induttivo; - l'operatività dell'articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA presuppone la definizione dell'accertamento ed il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi; - nel caso di pagamento rateale dell'imposta definitivamente accertata, il diritto alla rivalsa è ammesso in proporzione alla singola rata pagata (punto 2.3).
La norma consente, dunque, l'esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all'erario e, nel contempo, il diritto a detrazione in capo al cessionario dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, al verificarsi delle condizioni per il suo esercizio. Essa mira a ripristinare, infatti, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto di detrazione consentendo il normale funzionamento dell'IVA, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.
La disciplina in argomento è stata più volte commentata con diversi documenti di prassi (cfr, per tutte, la circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, nonché le risposte ad interpelli n. 84 pubblicata il 26 novembre 2018, n. 531 pubblicata 26 novembre 2019, n. 176 pubblicata il 31 maggio 2019, tutte rinvenibili nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-eprassi/risposte-agli- interpelli/interpelli), ove è stato chiarito, tra l'altro, che: - la rivalsa si applica solo se la base imponibile sia riferibile a specifiche operazioni effettuate nei confronti di determinati cessionari o committenti (anche se l'imposta è determinata in via forfettaria). La rivalsa va, invece, esclusa se manca tale condizione, come nel caso dell'IVA dovuta a seguito di accertamento induttivo; - l'operatività dell'articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA presuppone la definizione dell'accertamento ed il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi; - nel caso di pagamento rateale dell'imposta definitivamente accertata, il diritto alla rivalsa è ammesso in proporzione alla singola rata pagata (punto 2.3).